NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Modelli Sportello Unico Attività Produttive

Procedimento Unico ex DPR 160/2010:

Dal 14 dicembre 2017 è operativa la piattaforma regionale SuapER - Accesso Unitario per i procedimenti da trasmettere allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP accessibile all’indirizzo http://accessounitario.lepida.it 

Per maggiori informazioni consulta il seguente link Sportello Unico Attività Produttive


Aspetto Edilizio:

per la modulistica consulta la sezione Modelli Sportello Unico Edilizia


Aspetto Paesaggistico:

per la modulistica consulta la sezione Modelli Servizio Pianificazione e Paesaggio


Aspetto Igiene e Sanità:


Aspetto Prevenzione Incendi:


Aspetto Ambientale:

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) si sensi del D.P.R. 59/2013:

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59: Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA). L'AUA. è un provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia con durata di 15 anni che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale, che in precedenza l'impresa doveva richiedere separatamente. I soggetti gestori di attività/impianti (Piccole e Medie Imprese individuate dall'art. 2 del DM del 18/04/2005, impianti non soggetti ad AIA e progetti sottoposti a VIA) presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. In questo caso è necessario allegare la dichiarazione di non avvalersi dell'AUA.
La domanda di AUA va presentata allo SUAP tramite PEC , il quale la trasmette alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA.
Il modulo d'istanza di AUA dovrà essere corredato dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle attestazioni richieste dalle vigenti norme di settore in relazione ai titoli abilitativi in materia ambientale da sostituire e comprendere nell'AUA:

Emissioni in atmosfera:

Modulistica inclusa nella richiesta di AUA (vedi modello sopra)

Rumore:

Scarichi idrici:

Pareri ARPAE:

Per i pareri rilasciati da ARPAE - Servizio Territoriale nell'ambito dei procedimenti di cui sopra (Scarichi in acque superficiali di reflui domestici ed industriali, emissioni in atmosfera, etc.) finalizzati al rilascio del relativi atti, è prevista la sottoscrizione per accettazione dell'impegno al pagamento dei corrispondenti costi

Condividi il contenuto su FacebookCondividi il contenuto su Google PlusCondividi il contenuto su TwitterCondividi il contenuto su LinkedIn