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Tassa rifiuti e servizi (Tares)

TRIBUTO SOPPRESSO

TARES

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è stata introdotta la TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art.14 D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento.

La Tares come la Tia è formata da una componente fissa ed una variabile:
in particolare per le utenze domestiche, una parte è calcolata in base alla metratura dell'abitazione e l'altra in base al numero dei componenti il nucleo familiare.
In più è prevista una maggiorazione pari a 0,30 centesimi per metro quadro di superficie occupata, che corrisponde alla quota sui servizi indivisibili prevista dalla legge istitutiva della TARES; tale quota è riservata allo Stato.

DICHIARAZIONE

Per quanto riguarda le dichiarazioni dei contribuenti, deve essere presentata entro 90 giorni quando:

- ha inizio il possesso, l'occupazione o detenzione di locali,
- si verifica una variazione rispetto a quanto già dichiarato in passato
- si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione di locali
Non occorre fare la dichiarazione per le utenze domestiche quando varia il numero dei componenti il nucleo familiare in quanto questa è una informazione deducibile dall'anagrafe comunale.

VERSAMENTO

Quest'anno sono già stati inviati n. 2 acconti calcolati sulla base delle tariffe anno 2012, nel mese di novembre sarà emessa la bolletta di conguaglio calcolata con le tariffe anno 2013 che il Consiglio comunale ha appena approvato.

Nella stessa bolletta ci sarà anche la maggiorazione pari a 0,30 centesimi per metro quadro di superficie occupata. In pratica nella bolletta ci sarà un modello F24 già compilato con due importi, la Tares destinata al Comune e la maggiorazione destinata allo Stato; il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2013 (la scadenza è prevista dal Ministero delle Finanze).

SANZIONI

Cambia rispetto alla TIA la parte relativa all'applicazione delle sanzioni in caso di parziale/omesso o tardivo pagamento di una o più rate, ed in caso di omessa dichiarazione di nuove superfici occupate.

In sostanza, per parziale/omesso o tardivo versamento di una o più rate, si applica una sanzione pari al 30 % dell'importo dovuto; una sola attenuante è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quattordici giorni, in tali casi la sanzione è pari al 2% per ogni giorno di ritardo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

AGEVOLAZIONI

Per quanto riguarda le agevolazioni,e o contributi, il Consiglio Comunale ha confermato in sostanza le stesse previste per la Tia negli anni passati:

Per tutte le utenze domestiche e non domestiche:
-  è prevista una riduzione per le occupazioni stagionali e per le zone non servite dove i cassonetti distano più di 500 metri;

Per le utenze domestiche :
- è prevista una riduzione (-35% della parte variabile della tariffa) per chi effettua la raccolta separata dell'umido ed in tal caso occorre rivolgersi al gestore CMV che fornirà le indicazioni per poterla ottenere.
- è prevista una riduzione o esenzione della Tares per le famiglie indigenti (per l'anno 2013 il termine è già scaduto).

Per le utenze non domestiche (attività):
- sono previste agevolazioni per chi dimostra di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani e speciali assimilati,
- per le attività quali bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, negozi di alimentari in genere, fiori e piante, è possibile avere una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa (circa il 50% del tributo dovuto) se viene attivata la raccolta differenziata dell'umido.

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