NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

TR 003 - Accertamento con adesione ICI/IMU

Denominazione del procedimento:
Accertamento con adesione ICI/IMU.

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi:
Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento relativamente all’imposta ICI o IMU avente per oggetto aree edificabili, può formulare, prima dell’impugnazione dell'atto, richiesta di accertamento con adesione in carta libera.
L'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di fatto suscettibili di apprezzamento valutativo: oggetto dell'accertamento con adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato.
Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.  D.Lgs. 504/92 (Ici/Imu)

D.L. 201/11 (Imu) e ss.mm.ii.
L. 296/06 Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 126
L. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente)
Regolamento comunale- Ici                
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu
Articolo 3, commi 48 e 51, della L. 23 dicembre 1996, n. 662                          
D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 471, 472, 473 e ss.mm.ii.

Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Servizio Tributi

Responsabile del procedimento:
Mariella Ghidoni - Tel: 0532 899222/231 - Fax: 0532 899270
mail: ghidoni.mariella@comune.bondeno.fe.it

Posta Elettronica Istituzionale (PEC): comune.bondeno@pec.it

Soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale, se previsto:  
Dirigente Settore Finanziario - Sabrina Cavallini - Tel: 0532 899224 - Fax: 0532 899270
e.mail: cavallini.sabrina@comune.bondeno.fe.it

Modulistica, documenti da allegare e accesso agli uffici di riferimento per le informazioni sul procedimento:

Entro 60 giorni dalla notifica di avviso di accertamento la richiesta in carta semplice, firmata, può essere inviata per posta ordinaria al Comune di Bondeno - Piazza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (FE) o consegnati direttamente all'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria oppure, con firma digitale, inviati tramite Casella di Posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.bondeno@pec.fe.it
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio Tributi (Ghidoni Mariella) situato al secondo piano del Palazzo Comunale - Piazza Garibaldi, 1- 44012 Bondeno (FE):

Termine  per la conclusione del procedimento:
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiesta in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia alla richiesta di definizione. La presentazione della richiesta interrompe, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di definizione l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire e la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.
Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.
Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.
Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate.
L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Il procedimento non è soggetto a silenzio assenso

Strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale:
La domanda di accertamento con adesione non fa venire meno la possibilità di impugnare l'avviso di accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale nei termini di legge. L'impugnazione dell'avviso, successiva alla presentazione della domanda di accertamento con adesione, comporta rinuncia alla richiesta di definizione.
L'accertamento definito con adesione e perfezionato non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

I tempi di attivazione del procedimento on-line sono previsti nel piano di informatizzazione dell'Ente 

Costo e somme dovute:
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato, tramite il modello di versamento F24
Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

  • in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
  • in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto).

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza.

Potere sostitutivo in caso di inerzia:
Le disposizioni in materia di sostituto del responsabile del procedimento in caso d'inerzia non si applicano ai procedimenti tributari ai sensi dell'art. 1, co.2, del DL 5/2012, convertito con L. 04 aprile 2012, n. 35.

Condividi il contenuto su FacebookCondividi il contenuto su Google PlusCondividi il contenuto su TwitterCondividi il contenuto su LinkedIn

left