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Denominazione del singolo obbligo: accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Contenuti dell'obbligo: nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Denominazione del singolo obbligo: accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori.
Contenuti dell'obbligo: nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Denominazione del singolo obbligo: registro degli accessi.
Contenuti dell'obbligo: elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.
Definizioni e linee guida ANAC:
- Accesso civico "semplice" di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza: si tratta dell'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e che comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- Accesso civico "generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza: si tratta del diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ed allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonchè di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
- Accesso "documentale" disciplinato dal capo V della legge 241/1990: consiste nel diritto di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce al cittadino a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui è titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».
- Linne guida ANAC.
Registro delle richieste di accesso
Schede procedimentali e modulistica: